La Legge
675 del 31 Dicembre 1996 cita quanto segue:
"I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta."
Le sanzioni a cui si va incontro in caso di perdita o improprio
trattamento dei dati sensibili, sono le seguenti:
Art. 34 omessa/infedele notificazione al Garante
(3-24 mesi) omessa/infedele notificazione al Garante sulla
cessazione (max 24 mesi)
Art. 35 trattamento illecito dei dati personali
(max 2 anni) trattamento illecito dei dati come comunicazione
o diffusione (3-24 mesi)
Art. 36 omessa adozione del provvedimento del Garante(3-24
mesi)
Art. 37 inosservanza del provvedimento del Garante
(3-24 mesi)
Art. 38 pena accessoria per tutti i delitti ivi
previsti: pubblicazione della sentenza